DSA

IL PERCORSO DI DIAGNOSI E DI CERTIFICAZIONE

In seguito all’approvazione della DGR n. 16-7072 del 4.02.2014, vengono qui fornite le indicazioni operative per la realizzazione del percorso finalizzato alla formulazione della diagnosi di DSA e al rilascio della Certificazione valida per l’attivazione di tutti i benefici previsti dalla legge, in particolare in ambito scolastico e formativo.

Presso ogni ASL dovranno essere attivati, con atto formale della Direzione Aziendale il/i gruppo/i GDSAp , composto/i almeno da medico NPI, Psicologo, Logopedista, Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, eventuali altri operatori di riferimento e da un operatore Amministrativo con funzione di segreteria. Dovrà essere definito l’orario minimo settimanale dedicato da ciascun operatore alla specifica condizione di salute (DSA), indicando sede, tempi e procedure relative alla gestione della diagnosi del DSA e del rilascio della certificazione, secondo la legislazione e le Linee Guida vigenti.

E’ da ritenersi, pertanto, superata qualsiasi modalità di approccio di tipo monoprofessionale, che, operando con modalità “consulenziale”, costringe il cittadino a rivolgersi a più professionisti (con impegnative e prenotazioni successive), senza avere la possibilità di ricevere una diagnosi omnicomprensiva del percorso.

Presso ogni GDSAp verrà individuata la figura del responsabile/coordinatore (neuropsichiatra infantile o psicologo), che può appartenere alla Struttura di NPI o di Psicologia, con il compito di

– accogliere e registrare le schede di segnalazione, che costituiscono il presupposto per garantire l’avvio dell’iter diagnostico (o rivalutazione);

– garantire il completamento dell’iter diagnostico entro i sei mesi previsti dall’accordo Stato- Regioni del 25 luglio 2012 (art. 1 comma 4), dall’atto di consegna da parte dei genitori e alla contestuale acquisizione del loro “consenso informato” ;

– acquisire la competenza precedentemente attribuita all’ UMVD minori relativamente alle diagnosi formulate da professionisti sanitari privati di fiducia della famiglia secondo le indicazioni contenute nella D.D. n. 547 del 21 luglio 2011.

Le modalità operative del gruppo GDSAp, deliberate con atto formale dalle ASL, devono essere comunicate alla Direzione Regionale alla Sanità, nonché trasmesse agli URP e agli Uffici Scolastici Territoriali per la corretta diffusione/informazione ai cittadini.

Il percorso diagnostico, premessa alla certificazione, deve avvenire, secondo quanto indicato dalle evidenze scientifiche. L’avvio del percorso diagnostico, in caso di sospetto di DSA, può avvenire solo dopo che il sistema scolastico abbia attivato un periodo di osservazione dell’alunno, non inferiore ai sei mesi e comunque non prima del secondo quadrimestre della seconda classe della scuola primaria, ed abbia attivato gli interventi di potenziamento didattico-educativi e di recupero delle possibili difficoltà di apprendimento.

Se, nonostante il lavoro di potenziamento didattico e le adeguate strategie di insegnamento delle abilità di base, secondo Consensus Conference sui DSA e Linee Guida allegate al D.M. MIUR del 12.07.2011, prot. n. 5669, permane il sospetto di DSA, la scuola produce la “Scheda di collaborazione scuola e famiglia descrittiva delle abilità scolastiche” .

Il percorso diagnostico non può essere intrapreso prima della fine del primo quadrimestre della seconda classe della scuola primaria per tutti i DSA (per il Disturbo delle abilità aritmetiche, a partire dal secondo quadrimestre della terza primaria).

Le Aziende Sanitarie, attraverso il GDSAp, garantiscono la formulazione della diagnosi/relazione descrittiva, entro sei mesi dal ricevimento, tramite la famiglia, della Scheda di Collaborazione redatta dalla scuola  ed il conseguente rilascio della certificazione.

Con la DGR n. 16-7072 del 4.02.2014, si è ritenuto di non individuare al momento alcun soggetto da accreditare per il rilascio della diagnosi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 dell’Accordo Stato- Regioni del 24/7/2012. Qualora il cittadino intendesse avvalersi di professionisti privati di fiducia per l’effettuazione della diagnosi di DSA, quest’ultima dovrà contenere, in ottemperanza alle Linee Guida ed alla D.D. 547 del 21/7/2011, la seguente documentazione sanitaria: valutazione neuropsichiatrica infantile, valutazione del funzionamento intellettivo e delle abilità scolastiche, ed eventuale valutazione neuropsicomotoria

La famiglia dovrà trasmettere detta documentazione al GDSAp attraverso la “Richiesta rilascio certificazione DSA”. I GDSAp valutano la coerenza e la completezza della documentazione presentata dai cittadini che si sono rivolti a professionisti sanitari privati, e, se la documentazione risulta completa rilasciano, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta , la certificazione valida per l’ottenimento dei benefici previsti.

Qualora la suddetta documentazione sanitaria non risulti completa o non effettuata secondo i presupposti contenuti nel presente provvedimento, i genitori possono rivolgersi al GDSAp per il completamento delle valutazioni utili alla diagnosi. In tal caso:

–    è necessario presentare la “Scheda di collaborazione scuola e famiglia descrittiva delle abilità

scolastiche”

–    non si acquisisce diritto di priorità per il superamento delle liste d’attesa (entro sei mesi i

GDSAp garantiscono la formulazione della diagnosi/relazione descrittiva ed il conseguente

rilascio della certificazione).

In qualunque caso, sia che la documentazione risulti completa, sia che risulti non completa, la referenza sanitaria per la scuola rimane in capo al professionista privato scelto dal cittadino.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEL PERCORSO DI DIAGNOSI E DI CERTIFICAZIONE:

Al fine di giungere ad un corretto inquadramento diagnostico sono necessarie le seguenti valutazioni:

– Valutazione neuropsichiatrica infantile: che escluda la presenza di anomalie o patologie sensoriali, neurologiche e di gravi psicopatologie, che possano essere causa del disturbo, ed indichi eventuali disfunzioni correlabili con il disturbo.

–  Valutazione delle competenze cognitive attraverso l’utilizzo di test cognitivi multidimensionali che evidenzino il quoziente intellettivo, il relativo profilo di funzionamento con attenzione agli aspetti emotivo relazionali ad opera dello psicologo per l’età evolutiva.

– Prove di valutazione delle abilità scolastiche secondo i parametri previsti ad opera del logopedista.

CERTIFICAZIONE” di DSA 

La Certificazione di DSA, è atto successivo alla diagnosi e viene rilasciata esclusivamente dal SSN attraverso i gruppi GDSAp di cui alla DGR n. 16-7072 secondo le modalità sopra descritte. Il rilascio della certificazione produrrà l’individuazione all’interno del GDSAp o al suo esterno, di un referente sanitario (neuropsichiatra o psicologo) per la scuola o la formazione.

La certificazione ha validità almeno triennale.

La certificazione va rinnovata al passaggio di scuola (da primaria a secondaria di primo grado, e successivamente alla secondaria di secondo grado) salvo il caso in cui sia stata effettuata prima dei tre anni del passaggio, ponendo attenzione alla sua validità in coincidenza con gli “esami di stato”.